Art. 35 · Ricorso alla Commissione censuaria centrale
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo IV

Art. 35

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Ricorso alla Commissione censuaria centrale

In vigore dal 5 mar 1950
Contro le decisioni pronunciale dalle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle tariffe la Commissione censuraria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione alla Commissione censuaria centrale. La ricorrente deve dare comunicazione del ricorsi all'atto della sua presentazione all'altra parte, e Balla Commissione censuaria provinciale interessata quale ultima ha facoltà di presentare ulteriori deduzioni in merito ai punti controversi. La Commissione censuaria centrale decide in via definitiva, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-35