Art. 34 · Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo IV

Art. 34

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Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale

In vigore dal 5 mar 1950
Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale Qualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in Ordine all'approvazione - del prospetto delle tariffe, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione ne gene - rate del catasto e dei servizì tecnici erariali la quale provvede a sottoporli direttamente all'approvazione della Commissione censuraria centrale. La Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta comunicazione pronuncia in via definitiva la sua decisione, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-34