Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo IV
Art. 33
33 / 90Decisione della Commissione censuaria provinciale
In vigore dal 5 mar 1950
La Commissione censuaria provinciale dà all'Ufficio tecnico erariale tempestiva comunicazione dello date nelle quali terrà le sue sedute per l'esame del prospetto. L'Ufficio tecnico erariale provvede a far intervenire un proprio rappresentante per fornire a voce i chiarimenti opprtuni.
Entro i sessanta giorni successivi al termine concesso a norma dell' alle Commissioni censuarie comunali per la presentazione delle osservazioni la Commissione censuaria provinciale pronuncia la sua decisione in merito al prospetto delle tariffe.
La decisione rileva l'accordo fra la Commissione censuaria, provinciale e l'Ufficio tecnico erariale ovvero i punti di dissenso, nel quale ultimo caso definisce i dati di tariffa e quelli delle quote complessive di detrazione.
La decisione deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione comunale interessata entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-33