Art. 32 · Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provinciali
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo IV

Art. 32

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Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provinciali

In vigore dal 5 mar 1950
Compilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune è stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia contemporaneamente alla Commissione censuaria comunale ed alla Commissione censuaria provinciale. La Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ha facoltà di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni in merito ai dati di tariffa ed a quelli delle quote complessive di detrazione per le spese e perdite eventuali, indicati nel prospetto. Delle osservazioni la Commissione censuaria comunale deve dare comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio tecnico erariale, il quale provvede a far pervenire alla Commissione censuaria provinciale in tempo utile le proprie controdeduzioni.
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