Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo I
Art. 2
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In vigore dal 5 mar 1950
Nei casi e con modalità indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del cantato e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-2