Art. 17 · Detrazioni al canone di fitto
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo IV

Art. 17

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Detrazioni al canone di fitto

In vigore dal 5 mar 1950
Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese: a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario; b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del Codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario; c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia, eventualmente fornito l'immobile; d) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unità immobiliare a particolari esigenze del locatario.
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