Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo IV
Art. 16
16 / 90Aggiunte al canone di fitto
In vigore dal 5 mar 1950
Fra le aggiunte da, apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentarne il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:
a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;
b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine;- locale, attribuite al locatario, nonché le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;
c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-16