Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo III
Art. 12
12 / 90Ricorso alla Commissione censuaria centrale
In vigore dal 5 mar 1950
Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-12