Art. 3
3 / 4In vigore dal 19 gen 1950
L'art. 5 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, è sostituito dal seguente:
La Commissione giudicatrice del concorso per esami al grado iniziale della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro (gruppo C) è composta:
1) di un funzionario della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, che la presiede;
2) di tre funzionari della stessa carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°.
È in facoltà dell'Amministrazione di nominare, pei commissari di cui al n. 2, non più di due supplenti, da scegliersi tra i funzionari della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°.
I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza o impedimento a tempo indeterminato di qualsiasi componente la Commissione si procede alla sostituzione definitiva Qualora questa abbia luogo mediante un com missario supplente, si procede altresì alla nomina di un nuovo supplente.
In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal commissario più elevato in grado o più anziano, nelle cui veci subentra il funzionario chiamato a far parte della Commissione stessa in qualità di supplente.
In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non può subire alcuna variazione.
Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 10°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.
Nel caso che la Commissione debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti prevale il voto del presidente.
Le disposizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti saranno applicabili ai concorsi banditi lino ai 31 dicembre 1950.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1950, n. 10 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-24;969#art-3