Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 gen 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 58 del regolamento, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali sanitari ed i medici condotti non possono, senza giustificato motivo, rifiutare l'opera loro quando sia richiesta per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Le indennità spettanti agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti sono le seguenti:
1) pagamento delle spese di viaggio in seconda classe nelle strade ferrate, in prima classe nelle tramvie e linee automobilistiche e lacuali e nella misura di venticinque lire per chilometro nelle strade non servite da ferrovie e da altri mezzi di linea;
2) lire cento per il primo certificato medico da unirsi alla denuncia se si tratta di infortunio e lire centoventi se si tratta di malattia professionale;
3) lire quaranta per ogni certificato comprovante la continuazione della inabilità assoluta al lavoro; però per uno stesso caso la spesa per i certificati di questa specie non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire centoventi;
4) lire ottanta per il certificato constatante l'esito definitivo dell'infortunio o della malattia professionale.
Le spese di cui al n. 1) sono a carico dell'istituto assicuratore o del datore di lavoro, secondo che l'opera dell'ufficiale sanitario o del medico condotto sia stata richiesta dall'uno o dall'altro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - PELLA - CORBELLINI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 21. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-10;1001#art-1