Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 ott 1949
La disposizione contenuta nella lettera c) dell' del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è sostituita dalla seguente: "dal direttore generale dei servizi medici e dal direttore generale dei servizi veterinari o da chi ne fa le veci".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-04;695#art-3