Art. 48
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 48

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In vigore dal 25 apr 1961
Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in sede di prima applicazione del presente regolamento, saranno indette entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-48