Art. 32
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 32

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In vigore dal 25 apr 1961
Sono elettori ed eleggibili i dipendenti in attività di servizio e in quiescenza assunti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici dal 1 luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a tale ultima data rivestivano la qualifica di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera" oppure del "quadro speciale". Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, al momento delle elezioni, sono sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero sono sospesi cautelarmente dal servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-32