Art. 3
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale

Art. 3

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In vigore dal 20 ott 1949
La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ha personalità giuridica e sede in Roma, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;688#art-rdc-3