Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 ott 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 365, concernente l'istituzione dell'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi;
sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'ispettorato per la bonifica degli immobili da ordigni esplosivi, istituito con il decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 365, è soppresso a decorrere dal 1 luglio 1948.
A decorrere dalla stessa data sono altresì soppressi gli uffici periferici previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 365.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 154. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-18;653#art-1