Art. 6
Capo I

Art. 6

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In vigore dal 10 ago 1949
Le funzioni di segretario del Comitato di attuazione sono espletate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da nominarsi con decreto del Ministro. Il segretario interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne rilascia copia ed estratti. Al segretario è affidata altresì la tenuta del libro dei verbali delle adunanze. Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dall'"Ina-Casa" nel numero e nelle persone indicati dal presidente del Comitato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-6