Art. 32
Capo III

Art. 32

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In vigore dal 10 ago 1949
I progetti delle singole costruzioni devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-32