Art. 20
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 20

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In vigore dal 25 set 1949
Le indennità e le sovvenzioni erogate dai Fondo di previdenza non sono ne cedibili nè sequestrabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-20