Art. 18
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 18

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In vigore dal 25 set 1949
Le somme di cui all' del presente regolamento, debbono essere versate alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero intestato al Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-18