Art. 17
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 17

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In vigore dal 25 set 1949
Le domande di sovvenzione, corredate dei necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo con una del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere, sentite le rappresentanze locali degli impiegati. Le domande di sovvenzione, presentate da impiegati di grado 5° e 6° o comunque dai capi degli Uffici tecnici erariali o dei catasto, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione. Quelle presentate da impiegati o subalterni assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli Uffici tecnici erariali o del catasto, saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dal capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-17