Art. 15
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 15

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In vigore dal 25 set 1949
L'indennità è corrisposta su domanda dell'impiegato o subalterno ovvero dei superstiti aventi diritto, presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dal decesso al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza. Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti dell'impiegato o subalterno a corredo della domanda deve essere prodotto un atto di notorietà, redatto a forma di legge, comprovante il vincolo matrimoniale del coniuge e i rapporti di parentela degli altri superstiti con l'impiegato o subalterno e la loro capacità a succedere a termini del Codice civile. Il coniuge superstite deve comprovare con lo stesso atto di notorietà o con atto separato che non esiste sentenza di separazione personale passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi. I figli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro o nullatenenti devono comprovare con lo stesso atto di notorietà o con altro atto la condizione di nullatenenza e quella di inabilità permanente a qualsiasi lavoro. I figli adottivi devono inoltre produrre copia autentica dell'atto di adozione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-15