Art. 14
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 14

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In vigore dal 25 set 1949
All'impiegato o al subalterno dei ruoli ordinario o speciale transitorio che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennità nella misura della metà di quelle che gli sarebbe spettata in base al precedente .
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-14