Art. 13
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 13

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In vigore dal 25 set 1949
In caso di decesso dell'impiegato o del subalterno prima della cessazione del servizio, il diritto alla indennità si trasferisce al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi, con sentenza passata in giudicato. In mancanza, il diritto si trasferisce in parti uguali ai figli minorenni legittimi, legittimati antecedentemente alla morte del genitore, adottivi e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili a qualsiasi lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-13