Regolamento per il Fondo previdenza personale
Art. 11
11 / 23In vigore dal 25 set 1949
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.
Nei casi di urgenza egli provvede alla liquidazione delle indennità di cui all' lettere a) e b) e ne ordina il pagamento, così pure, su proposta di due membri del Consiglio, ordina il pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai nn. 1) e 2) del successivo .
Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.
Il presidente ha anche facoltà, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione, di disporre il pagamento di somme in acconto delle indennità, fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-11