Art. 1
Regolamento per il Fondo previdenza personale

Art. 1

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In vigore dal 25 set 1949
Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali. . Il Fondo di previdenza, istituito con l', del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati ed i subalterni appartenenti al ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo speciale transitorio della stessa Amministrazione, istituito in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonché gli impiegati ed i subalterni non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-01;603#art-rpi-1