Art. 94 · Direzione della navigazione in convoglio
Regolamento per la navigazione internaCapo III

Art. 94

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Direzione della navigazione in convoglio

In vigore dal 2 ott 1949
Nella navigazione in convoglio, quando i rimorchiatori sono due o più, la direzione della rotta e della navigazione, se gli interessati non dispongono diversamente, è affidata al comandante del rimorchiatore di testa. In tal caso l'altro rimorchiatore o gli altri rimorchiatori del convoglio sono considerati, agli effetti degli e seguenti del Codice, come elementi rimorchiati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-94