Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 88
40 / 171Carico della nave
In vigore dal 2 ott 1949
È vietato di caricare merci e di imbarcare passeggeri in quantità ed in numero superiore a quello autorizzato.
Sulle navi che trasportano persone non possono essere caricate merci vietate o pericolose, salvo le eccezioni previste a leggi e da regolamenti.
Le navi devono portare, esternamente allo scafo, sulle estremità di prua e di poppa da ambo i lati, le scale di immersione incise in decimetri a partire dalla sottochiglia o dal sottofondo.
Per quelle di costruzione tipo burchio o consimile, le scale anzidette vanno segnate esternamente allo scafo in corrispondenza delle paratie estreme di prua e di poppa, che imitano la stiva e le stive da carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-88