Art. 88 · Carico della nave
Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 88

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Carico della nave

In vigore dal 2 ott 1949
È vietato di caricare merci e di imbarcare passeggeri in quantità ed in numero superiore a quello autorizzato. Sulle navi che trasportano persone non possono essere caricate merci vietate o pericolose, salvo le eccezioni previste a leggi e da regolamenti. Le navi devono portare, esternamente allo scafo, sulle estremità di prua e di poppa da ambo i lati, le scale di immersione incise in decimetri a partire dalla sottochiglia o dal sottofondo. Per quelle di costruzione tipo burchio o consimile, le scale anzidette vanno segnate esternamente allo scafo in corrispondenza delle paratie estreme di prua e di poppa, che imitano la stiva e le stive da carico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-88