Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 87
39 / 171Rifiuto d'imbarco di passeggeri
In vigore dal 2 ott 1949
Il comandante della nave deve rifiutarsi di ricevere a bordo persone affette o sospette delle malattie indicate dall'art. 192 del Codice quando non sono munite dell'autorizzazione di cui all'articolo stesso. Se egli è informato soltanto dopo la partenza della presenza a bordo di tali infermi, deve isolarli sbarcarli al più vicino scalo, avvertendone il medico provinciale. In questo caso devono essere prese sulla nave le misure sanitarie opportune.
Il comandante della nave adibita a servizio pubblico di linea può rifiutarsi di ricevere a bordo o può sbarcare i passeggeri che si comportino in modo sconveniente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-87