Art. 86 · Obblighi del comandante delle nave
Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 86

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Obblighi del comandante delle nave

In vigore dal 2 ott 1949
Il comandante della nave ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dei funzionari o agenti, preposti alla vigilanza della navigazione interna: la licenza, i libretti di navigazione e qualsiasi altro documento di cui sia richiesto il possesso, e di dare informazioni sulle merci trasportate. In caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, il comandante della nave deve farne immediata denuncia al comandante del primo porto che s'incontra per farsi rilasciare una dichiarazione di eseguita denuncia, valevole anche come documento provvisorio di carta di bordo. Il comandante della nave deve poi fare ulteriore denuncia al comandante del porto dove è iscritta la nave, il quale ne prende nota e provvede alla sostituzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-86