Art. 82 · Registro di carico
Regolamento per la navigazione internaCapo III

Art. 82

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Registro di carico

In vigore dal 2 ott 1949
Le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette al trasporto di merci devono essere provviste di uni registro di carico, sul quale sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione del numero dei colli, della data e del luogo di caricazione e del luogo di destinazione, nonché gli altri dati eventualmente prescritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-82