Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 78
37 / 171Norme per l'esecuzione delle visite e delle ispezioni
In vigore dal 2 ott 1949
Fermo il disposto del primo comma dell' del Codice relativo alle visite e ispezioni alle navi per le quali sia obbligatoria la classificazione, all'accertamento e al controllo delle altre condizioni previste dall' del Codice medesimo si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-78