Art. 75 · Norme per i galleggianti
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Art. 75

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Norme per i galleggianti

In vigore dal 2 ott 1949
I galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate o che siano muniti di mezzi meccanici devono essere provvisti del certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-75