Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 74
33 / 171Navigazione di prova
In vigore dal 2 ott 1949
Le imprese costruttrici, i loro rappresentanti e i cantieri di riparazione possono far compiere corse di prova alle navi non provviste della licenza quando sono a ciò autorizzati dall'Ispettorato compartimentale.
L'Ispettorato che dà l'autorizzazione rilascia un certificato, da tenersi a bordo, nonché due targhe da portarsi in modo visibile su ciascun fianco della nave durante la prova.
L'autorizzazione non può avere durata superiore ad un anno ed è revocabile a giudizio dell'Ispettorato compartimentale.
Sulle navi in prova non devono essere imbarcate persone non interessate alla prova stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-74