Art. 73 · Norme per i motoscafi e per le imbarcazioni a motore amovibile
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Art. 73

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Norme per i motoscafi e per le imbarcazioni a motore amovibile

In vigore dal 2 ott 1949
Ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile si applicano le disposizioni di leggi e di regolamenti speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-73