Art. 67 · Registri delle navi e dei galleggianti
Regolamento per la navigazione internaTitolo VCapo I

Art. 67

118 / 171

Registri delle navi e dei galleggianti

In vigore dal 2 ott 1949
I registri d'iscrizione delle navi e dei galleggianti sono tenuti dagli Ispettorati di porto, salvo quelli dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile che sono tenuti dagli Ispettorati compartimentali. Gli Ispettorati di porto tengono inoltre copia dei registri di iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile esistenti presso gli Ispettorati compartimentali da cui dipendono. Le Delegazioni di approdo possono essere autorizzate dall'ispettorato compartimentale a tenere i registri d'iscrizione delle navi a vela o a remi e dei galleggianti, non muniti di mezzi meccanici di stazza non superiore a tre tonnellate. I registri sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e sono corredati da rubriche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-67