Regolamento per la navigazione interna›Titolo V›Capo I
Art. 65
116 / 171Società autorizzate a possedere navi italiane
In vigore dal 2 ott 1949
Agli effetti dell', secondo comma, del Codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata le cui quote di partecipazione sono per tre quarti in proprietà di cittadini italiani, e nelle società per azioni le cui azioni sono intestate per tre quarti a cittadini italiani.
La prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle società in nome collettivo e a responsabilità limitata quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani nelle società in accomandita semplice quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle società per azioni quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-65