Regolamento per la navigazione interna›Capo IV
Art. 61
111 / 171Esami per il conseguimento del titoli
In vigore dal 2 ott 1949
Gli esami per il conseguimento dei titoli di capitano, capo timoniere, capo barca, macchinista, motorista di motonavi e della qualifica di autorizzato per i titoli di capitano, capo timoniere macchinista e motorista di motonavi sono sostenuti davanti ad apposite commissioni.
Gli esami per il conseguimento dei titoli di conduttore o di motorista di motoscafi e di fuochista abilitato, e delle corrispondenti qualifiche di autorizzato, sono sostenuti davanti a un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo.
La composizione delle commissioni di cui al primo comma, le sedi di esame, i documenti per l'ammissione e le norme in genere relative all'inizio e allo svolgimento degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.
Agli esami previsti dal n. 3) dell' possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo professionale, quando abbiano gli altri requisiti richiesti per il conseguimento del titolo medesimo. In tal caso al conferimento del titolo e della qualifica di autorizzato si provvede a norma dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-61