Regolamento per la navigazione interna›Capo IV
Art. 58
108 / 171Qualifica di "autorizzato"
In vigore dal 2 ott 1949
Coloro che sono in possesso del titolo di capitano, di capo timoniere, di conduttore di motoscafi, di macchinista, di motorista, di motorista di motoscafi o di fuochista abilitato, a seguito dell'autorizzazione conferita a sensi del terzo comma dell' del Codice, assumono la qualifica di autorizzato".
La qualifica, di autorizzato conferisce la facoltà di esplicare le mansioni del grado anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-58