Art. 58 · Qualifica di "autorizzato"
Regolamento per la navigazione internaCapo IV

Art. 58

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Qualifica di "autorizzato"

In vigore dal 2 ott 1949
Coloro che sono in possesso del titolo di capitano, di capo timoniere, di conduttore di motoscafi, di macchinista, di motorista, di motorista di motoscafi o di fuochista abilitato, a seguito dell'autorizzazione conferita a sensi del terzo comma dell' del Codice, assumono la qualifica di autorizzato". La qualifica, di autorizzato conferisce la facoltà di esplicare le mansioni del grado anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-58