Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 52
29 / 171Conduttore di motoscafi
In vigore dal 2 ott 1949
Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai nn. 1), 3) e 4) dell', occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i diciotto anni di età;
2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
3) avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti fra la gente di mare di la categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico locale o di capo barca per la pesca limitata", con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio.
Il conduttore di motoscafi può condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell' per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-52