Regolamento per la navigazione interna›Titolo II
Art. 5
67 / 171Effetti della delimitazione dette zone
In vigore dal 2 ott 1949
La delimitazione delle zone portuali ai termini dell', secondo comma, del Codice non importa, sui beni appartenenti a privati che vengano a trovarsi nell'interno di dette zone o contigui ad esse, la costituzione di servitù e di limitazioni che non siano previste da disposizioni di legge, nell'aggravamento delle servitù e delle limitazioni esistenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-5