Regolamento per la navigazione interna›Titolo IV›Capo I
Art. 43
86 / 171Requisiti per l'iscrizione
In vigore dal 2 ott 1949
Per essere iscritti nelle matricole, oltre i requisiti stabiliti dall' del Codice, sono necessari la riconosciuta idoneità fisica alla navigazione e il domicilio in un Comune della Repubblica per il personale navigante di prima e di seconda categoria; e, per il personale di terza categoria, la riconosciuta idoneità fisica alla navigazione e il domicilio in uno dei Comuni delle Province comprese in tutto o in parte nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto.
Il Ministro per i trasporti può richiedere all'interessato la dimostrazione di essere pratico del nuoto e del remo.
Il Ministro per i trasporti determina con proprio decreto i documenti che il richiedente l'iscrizione deve presentare per provare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-43