Art. 4 · Zone di navigazione promiscua
Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 4

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Zone di navigazione promiscua

In vigore dal 2 ott 1949
La navigazione di navi marittime in acque interne o di navi della navigazione interna in acque marittime, a norma dell' del Codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del Compartimento marittimo e il direttore dall'Ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai Ministri per i trasporti, per la marina mercantile, e per la difesa (Marina). Fuori delle Zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che, non siano effettuate per trasporti e per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai Ministri per i trasporti e per la marina mercantile a tutte le disposizioni del Codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima.
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