Art. 38 · Tariffe e norme di lavoro
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Art. 38

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Tariffe e norme di lavoro

In vigore dal 2 ott 1949
Le tariffe, di cui all' del Codice e le norme per la loro applicazione sono formate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale, e sono approvate con decreto del direttore dell'Ispettorato compartimentale, previa autorizzazione del Ministero per i trasporti. L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale, stabilisce gli orari di lavoro e le norme relative alla esecuzione delle operazioni portuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-38