Art. 36 · Imprese per operazioni portuali
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Art. 36

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Imprese per operazioni portuali

In vigore dal 2 ott 1949
La concessione per l'esercizio di operazioni portuali per conto di terzi è fatta con licenza del capo dell'Ispettorato di porto, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale. Essa ha la durata di un anno e può essere rinnovata. Nella licenza sono stabiliti: 1) l'ammontare del canone annuo e della cauzione che il concessionario deve prestare; 2) i casi di sospensione o di revoca della concessione; 3) la facoltà di requisire e di affidare in uso ad altri, in caso di sospensione o di revoca della concessione, i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività di impresa portuale; 4) le modalità per la determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario per la requisizione di cui al n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-36