Art. 35 · Fondo di assistenza
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Art. 35

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Fondo di assistenza

In vigore dal 2 ott 1949
Il fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali di cui all'art. 1036 del Codice è destinato all'assistenza dei lavoratori stessi nei casi di urgente necessità ed è amministrato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, la quale ne rende conto trimestralmente al Consiglio o alla Commissione portuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-35