Art. 33 · Gruppi portuali
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Art. 33

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Gruppi portuali

In vigore dal 2 ott 1949
Nei porti o approdi di scarso traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessità, sono costituite in gruppi. Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, su proposta del capo dell'Ispettorato di porto, sentito il competente sindacato, provvede alla costituzione ed alla soppressione dei gruppi. Il capo del gruppo è nominato dal comandante del porto dove ha sede il gruppo stesso, su proposta del Sindacato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-33