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Art. 31
16 / 171Soppressione di compagnie
In vigore dal 2 ott 1949
Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attività e delle passività, e il patrimonio netto è devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalità di cui al primo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-31