Art. 29 · Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie
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Art. 29

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Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie

In vigore dal 2 ott 1949
La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie sono fatte, su proposta del capo dell'Ispettorato di porto, sentito il consiglio o la commissione portuale, dal direttore dell'Ispettorato compartimentale con ordinanza di cui è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, nell'ordinanza di costituzione, determina la quota che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia portuale. Tale conferimento può avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-29