Art. 28 · Cancellazione dal registri
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Art. 28

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Cancellazione dal registri

In vigore dal 2 ott 1949
Oltre che nel casi previsti dal Codice o da leggi speciali, il lavoratore è cancellato dai registri: 1) per morte; 2) per permanente inabilità al lavoro portuale; 3) per avere raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro, senza giustificato motivo, più di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi; 6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui al numeri 2, 4 e 5 dell'. I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-28