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Art. 28
13 / 171Cancellazione dal registri
In vigore dal 2 ott 1949
Oltre che nel casi previsti dal Codice o da leggi speciali, il lavoratore è cancellato dai registri:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al lavoro portuale;
3) per avere raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro, senza giustificato motivo, più di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi;
6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui al numeri 2, 4 e 5 dell'.
I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-28