Art. 27 · Libretto di ricognizione
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Art. 27

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Libretto di ricognizione

In vigore dal 2 ott 1949
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, è rilasciato al lavoratore dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale all'atto dell'iscrizione nei registri previsti dall'. Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile, la categoria e la compagnia o il gruppo di appartenenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-27